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O.P.C.M. 07/03/2003 n. 3266

Art. 14.

1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle deformazioni del suolo e dei fondali delle aree dell'arcipelago delle isole Eolie interessate da attivitā di natura vulcanica e sismica, ivi compresa l'attivitā di emissione di gas in atto nelle acque antistanti l'isola di Panarea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č autorizzato a stipulare una apposita convenzione, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva, con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. A tal fine l'Istituto predispone un apposito programma che viene sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

2. Al fine di sviluppare attivitā di studi, ricerche e documentazione il Dipartimento č autorizzato a stipulare una convenzione immediatamente esecutiva, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con il Gruppo nazionale di vulcanologia; a tal fine il Gruppo predispone un apposito programma di ampliamento, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita sull'arcipelago ed al superamento dell'emergenza, del progetto coordinato "Pericolositā del vulcano Stromboli", che viene sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

3. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attivitā di emergenza, il Dipartimento medesimo č autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ed a stipulare fino a quattro contratti di collaborazione con docenti universitari e professionisti di provata competenza, nonchč ad attivare convenzioni per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di attivitā di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve le collaborazioni iniziate successivamente all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003.

Art. 15.

1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nel comune di Lipari possono chiedere la sospensione del servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che lo concedono entro sette giorni.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora giā arruolati, possono, previa presentazione di apposita istanza, essere impiegati, ove ciō risulti assolutamente necessario, alle dipendenze del comune di Lipari, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari e fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate al competente comando di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso il comune di Lipari sono presentate, prima della chiamata alle armi al distretto militare di appartenenza. Il Comando militare, sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all'assegnazione tenendo conto delle professionalitā e delle attitudini individuali.

Art. 16.

1. Il Commissario delegato, č autorizzato a predisporre, in collaborazione con il sindaco del comune diLipari, una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del medesimo comune.

Art. 17.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza č autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

-Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

-Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

-Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

- Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge 31 maggio 1979, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 1 e 13;

-Legge 8 agosto 1985, n. 431;

- Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;

- Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

-Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37sexies, nonchč delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

-Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

- Legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36, 39 e 40;

-Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 71, 72;

-Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

- Legge della Regione siciliana 6 gennaio 1996, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;

-Legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;

- Legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1 e 3;

-Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

-Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

-Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

- Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, articoli 1, 2, 3 e 4;

- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;

-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

-Legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;

-Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

-Legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24;

-Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

-Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

-Legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;

-Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16;

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35 e 36;

-Legge regionale 22 giugno 2001, n. 10;

-contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

- contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

-Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81 e 151;

-Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34 e 35;

-delibera dell'Assessorato beni culturali ed ambientali della Regione siciliana del 23 febbraio 2001;

-leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza;

-Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

-Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articoli 1, 2, 3, 5.

2. Alla data di entrata vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10

Art. 18. 1, Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il sindaco del comune di Lipari č nominato funzionario delegato ed č autorizzato ad utilizzare i proventi derivanti dalla istituzione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della ordinanza n. 3225/2002, nonchč una prima contribuzione di Euro 1.000.000,00, da parte del Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che interviene a titolo di anticipazione su future provvidenze destinate alle medesime finalitā.

Art. 19.

1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonchč i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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